Mentre i processi civili, penali, disciplinari, alla Corte dei Conti continuano ad essere istaurati nei confronti dei professionisti della salute e non sembrano in decremento, qualcosa si muove… sul versante della tutela nei loro confronti e a loro favore.
Il 24 settembre us è entrata in vigore la legge 113/2020 dello scorso 14 agosto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 settembre.
L’obiettivo di questa (doverosa) legge è di salvaguardare gli operatori sanitari contro violenze, aggressioni, minacce e atti intimidatori subìti in ragione e sul luogo del lavoro o comunque nello svolgimento delle loro funzioni. Per le definizioni delle “professioni sanitarie” e “socio-sanitarie” la legge rinvia agli art. 4, 5 e da 6 a 9 della cd legge Lorenzin L. 3/2018, che ha riformato il sistema ordinistico. La legge 113/2020 introduce un’ipotesi speciale del reato di lesioni personali, prevedendo anche un’aggravante e una sanzione amministrativa, misure di prevenzione e monitoraggio di rischi e di condotte pericolose in danno dei sanitari, l’istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e di una giornata nazionale contro la violenza in danno dei professionisti della salute.
L’ambito di applicazione include ovviamente i medici-chirurghi e risponde all’esigenza di prevenire e (se realizzate) punire quelle intollerabili e censurabili condotte di aggressioni verbali e/o fisiche, episodi di violenza o minaccia, nei confronti di medici e sanitari, nonchè monitorare l’adozione di misure di prevenzione e protezione per assicurare livelli di sicurezza sul luogo di lavoro. Detto Osservatorio Nazionale collabora con l’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella Sanità allocato presso l’Agenas.
Purtroppo sono ricorrenti e tristemente noti episodi in cui il personale sanitario, soprattutto femminile, si è visto esposto a seri pericoli per la propria incolumità fisica e psichica, nel terrore di dover transitare nei corridoi, nei padiglioni degli ospedali, specie se in solitudine e in orario notturno.
Da molti anni si era acceso un intenso dibattito sul delicato ed improcrastinabile problema della sicurezza degli operatori sanitari, atteso il dilagante rischio di aggressioni, atti criminosi di terzi sul posto di lavoro, che non accenna a placarsi nemmeno nella fase di emergenza COVID.
La sorveglianza attiva, h24 spesso è assicurata solo in alcune zone dei nosocomi, mentre il PS, la maggior parte degli accessi rimane incustodita, così come i viali, i parcheggi, i sotterranei.
Giustamente la legge in questione ha integrato il tenore dell’art. 583 cp prevedendo: “lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”.
Nuovo secondo comma dell’art. 584 quater c.p.
Il nuovo secondo comma dell’art. 584 quater c.p. dispone che: “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.
La fattispecie riguarda:
- le lesioni gravi, che si verificano se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 c. 1 c.p.);
- le lesioni gravissime, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583 c. 2 c.p.). ll soggetto passivo (persona offesa e danneggiata dal reato) deve rivestire la qualifica di esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di ausilio di cura, assistenza sanitaria o soccorso.La condotta criminosa deve essere posta in essere quando il soggetto passivo è nell’esercizio delle sue funzioni o un servizio.
Per l’integrazione dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, cioè che il soggetto agente abbia la rappresentazione e volontà di offendere l’integrità personale del soggetto passivo.
Relativamente al regime sanzionatorio la legge prevede che:
- le lesioni gravi siano punite con la reclusione da quattro a dieci anni;
- le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
La legge ha anche introdotto una nuova circostanza aggravante comune con l’aggiunta del comma 11 octies all’art. 61 c.p. e ha operato delle modifiche al Codice penale in relazione ai reati di percosse (art. 581) e lesione personale (art. 582 c.p.). In particolare, il primo comma prevede la procedibilità d’ufficio in caso di percosse aggravate, se l’attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-octies c.p.). Parimenti, è prevista la procedibilità d’ufficio nel caso in cui sia ravvisabile l’aggravante, anche nelle ipotesi di lesioni personali con durata inferiore ai venti giorni.
Oltre all’aspetto punitivo di particolare (doveroso) rigore il legislatore ha puntato l’attenzione anche sull’aspetto preventivo.
Le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario devono prevenire episodi di aggressione o violenza verso gli operatori, pertanto, devono prevedere all’interno dei piani per la sicurezza, delle misure specifiche a mezzo di protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
Al fine si sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica della violenza perpetrata contro i sanitari, la legge prevede l’istituzione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura che condanni queste forme di violenza. Il Ministero della Salute deve promuovere iniziative di informazione sul rispetto del lavoro dei professionisti della salute
Se i fatti non integrano estremi di reato le condotte comunque violente o offensive sono sanzionate con il pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
E’ auspicabile che l’ Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario previsto dalla L. 113/2020 allocato presso il Ministero della Salute possa utilmente svolgere i suoi compiti in collaborazione con gli ordini e l’Osservatorio ex legge Gelli, segnatamente:
- attività di monitoraggio di episodi di violenza o di eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e tutela sui luoghi di lavoro ai sensi d. lgs. 81/2008, anche mediante l’uso di strumenti di video sorveglianza;
- attività di ricerca, studio e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la promozione delle buone prassi in materia di sicurezza sul lavoro pergli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe; la promozione di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e miglioramento della qualità della comunicazione con gli utenti.
L’Osservatorio acquisisce i dati sugli episodi di violenza nei confronti dei sanitari con il supporto dell’Osservatorio Nazionale sulla sicurezza delle cure, di cui alla legge Gelli, che rileverà anche questi dati dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario. I due Osservatori si rapportano sulle tematiche di interesse comune e curano la trasmissione di una relazione annuale alla Camera, tramite il Ministro della Salute.
L’auspicio è che una disciplina organica non solo contro i medici ma anche a tutela del loro alto profilo professionale avvii l’Italia ad emulare il “Code de la Santè Publique” francese ed il sistema “no fault” in caso di eventi avversi.